Aggiornamento, 22 dicembre 2022
Con una circolare pubblicata in data 21 dicembre il Ministero dei Trasporti chiarisce le esenzioni di cui godono gli speditori (produttori di rifiuti) riguardo la nomina del Consulente ADR. La nota pubblicata chiarisce che "Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR)."
Si evince quindi che tutti i produttori di piccoli quantitativi o con numero limitato di ritiri annuali risultano esenti dalla nomina del Consulente, dovranno tuttavia presentare al termine di ogni anno una dichiarazione certificante l l'esonero dovuto a quantitativi e/o numero di ritiri.
Rassicuriamo i nostri clienti facendo presente che Ecologia Trasporti srl sarà in grado di provvedere alla preprazione di suddetta dichiarazione.
A partire dal 1° gennaio 2023 si conclude la misura transitoria prevista dalla normativa ADR 2019 secondo cui tutte “le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizione del 1.8.3.1 applicabili al 1°gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Questo sta a significare che tutte le aziende (siano esse liberi professionisti, ditte individuali o società) che spediscono merci e/o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR hanno l’obbligo di nominare entro il 31 dicembre 2022 un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente ADR.
Le varie Associazioni di categoria stanno cercando di sollecitare le Autorità Competenti per aggiornare il quadro normativo così da disciplinare i regimi di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.
Tuttavia, in assenza di aggiornamenti (ad oggi non ancora pervenuti), a far data dal 1° gennaio 2023 tutti i soggetti che effettuano operazioni di spedizioni di merci e/o rifiuti pericolosi soggetti ad ADR, devono nominare il Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, pena sanzioni dai 6.000 fino ai 36.000 euro. L’obbligo risulterebbe esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
In attesa di eventuali proroghe dell’ultimo momento Ecologia Trasporti srl, nell’ottica di offrire un servizio a 360° ai propri clienti, mette a disposizione un servizio di Consulenza specifico a copertura di quanto stabilito dalla nuova normativa ADR.
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